Cittadini Extra-UE: come rimanere il Italia dopo la Laurea

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Il permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno costituisce il titolo che autorizza la presenza del cittadino extra europeo sul territorio dello stato italiano e ne documenta la regolarità: esso costituisce il presupposto per una richiesta di residenza di medio o lungo periodo nel territorio italiano.

Gli stranieri extra UE che intendono soggiornare in Italia per più di tre mesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.


Permesso di soggiorno per motivi di studio

La durata è massimo un anno. Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali.

Nel caso di iscrizione ad Università, il permesso è rinnovato agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato un esame e negli anni successivi almeno due esami. Tuttavia, per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato un esame. Può invece essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso.


Nel caso di proposta di lavoro

Nel caso di proposta di lavoro il candidato, se in possesso di un permesso per studio , potrà svolgere un’ attività lavorativa che però non impegni più di 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

Questo limite non è previsto nel caso in cui si svolga un’attività di tirocinio non costituendo quest’ultimo un rapporto di lavoro bensì un’attività formativa.

Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato durante il corso di studi nell’ambito delle quote flussi.

Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato dopo aver conseguito la laurea o un titolo post laurea in Italia al di fuori delle quote previste dal decreto flussi.

La conversione deve essere richiesta prima della scadenza del titolo di soggiorno per motivi di studio (o di formazione professionale) e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, previa sussistenza dei requisiti richiesti.

Ricordiamo che per attivare un tirocinio (post laurea), il tirocinante deve essere munito di un permesso di soggiorno in corso di validità.


PERMESSO PER ATTESA OCCUPAZIONE

Gli studenti stranieri non comunitari, che abbiano conseguito in Italia la laurea triennale e/o quella specialistica, nonché un master di I, di II livello, oppure un dottorato potranno convertire il permesso di soggiorno da studio in permesso di attesa occupazione con validità annuale, previa iscrizione alle liste di collocamento del Centro per l’Impiego della città in cui l’interessato dimora.

Tale permesso potrà essere convertito in motivi di lavoro nel corso dell’anno di validità.


Posso offrire uno stage ad un laureando/laureato extra-ue?

Sì! Un candidato extra-europeo può fare uno stage o tirocinio formativo sia prima che dopo la laurea (nei limiti di normativa descritti qui: STAGE), ma solo fintanto che il suo permesso di soggiorno per studio è ancora valido. Si ricorda che lo stage non è un rapporto di lavoro, pertanto non sussiste il limite delle 20 ore settimanali previsto per i contratti di lavoro.


Risorse utili

 

Per maggiori informazioni: careerservice.international@polimi.it